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13 December 1271
Sottoposto a riforma e approvato dai Giustizieri Vecchi il Capitulare dei Fonticariis, ossia il "Capitolare dei Venditori di Frumento, Biade e Legumi" o "dei Biadaioli".
Fra le varie norme, il negoziante deve giurare di non ingannare i compratori disponendo la merce scelta sulla cima dei sacchi e la piÀ¹ scadente sotto; di servirsi delle apposite misure bollate e di non frodare sul peso.
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