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1 Luglio 1270
Parte (legge) emanata dal Maggior Consiglio sull'ordinamento della Marineria Civile (non militare).
Il Patronus (capitano) deve avere almeno trent'anni.
Entro un mese da ogni attracco a Venezia si deve provvedere alla radicale revisione del bastimento e alla regolarizzazione dell'ingaggio dei marinai, che non puÀ² avere durata minore di un anno.
I marinai non possono andare in licenza senza permesso, sotto pena di cinque soldi di multa.
Deve essere assicurata la guardia continua della nave, con turni di una giornata, pagata a parte (un bisanto).
Alle operazioni di carico e scarico, come alla manutenzione della nave, deve provvedere tutto il personale imbarcato sicut melius poterunt (al meglio delle sue possibilitÀ ).
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